Recupero crediti, condannata società a Napoli

Il Tribunale di Napoli nord dà ragione al ricorso presentato da Aidacon

Il presidente di Aidacon consumatori, Carlo Claps
Il presidente di Aidacon consumatori, Carlo Claps
Martedì 23 Aprile 2024, 17:45
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Quante volte ci è capitato di ricorrere ad un finanziamento per realizzare un proprio progetto? Nella maggior parte dei casi, si riesce ad onorare il contratto restituendo i sodi a rate. In altri, può succedere di non riuscire a restituire l’intera somma per sopravvenute difficoltà finanziarie o, in alcune circostanze, si decide di non pagare in quanto si contesta la regolarità del contratto di finanziamento, in attesa di risolvere la questione. Quindi il creditore prova a recuperare le somme, intimando anche formalmente il debitore ma, trascorso un determinato periodo senza riuscire nell’intento, cede il proprio credito a società specializzate nel recupero crediti.

Possiamo vederci notificare, anche dopo molti anni, una messa in mora con richiesta di pagamento o un decreto ingiuntivo da parte di queste società di recupero crediti.

Da questo momento in poi inizia un vero e proprio incubo per il consumatore, il quale si ritrova a doversi difendere contro un nuovo presunto creditore,  il quale vanta,  improvvisamente, somme di denaro, tra l’altro triplicate rispetto all’originario debito.

Ma è tutto nella norma?

«Assolutamente no. Abbiamo ottenuto giustizia – ha spiegato Carlo Claps, presidente Aidacon – perché due consumatori napoletani si sono rivolti alla nostra associazione sui contratti di finanziamento ed è stata condannata la società di recupero crediti. I cittadini, difesi da nostro legale di fiducia Del Giudice hanno ottenuto un importante provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli nord (ordinanza n. 1980/2024 del 09.04.2024), che ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo di circa 34mila euro, notificato da una società di recupero crediti, per un presunto contratto di finanziamento, sottoscritto diversi anni prima e ha condannato la società opposta al pagamento di settemila euro di spese legali». 

La sentenza 

In particolare, il Tribunale adito ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della società di recupero crediti, in quanto la stessa, nel corso del processo, non ha dimostrato di essere titolare del credito, non avendo fornito idonea prova relativa al contratto  in base al quale ha acquistato la titolarità del diritto di credito. «Si tratta di una sentenza importantissima - spiega ancora Claps - in quanto nella maggior parte dei casi, le società di recupero dichiarano di aver acquistato i crediti in blocco dal precedente creditore ma poi quando avviano le azioni per il recupero del presunto credito nei confronti del debitore ceduto, emerge che non hanno un titolo idoneo a provare la titolarità del credito».

Il Giudice ha infatti precisato: «…il Tribunale, condividendo l’orientamento della Corte di legittimità, evidenzia che il cessionario ha l’onere di dedurre e di dimostrare il contratto in base al quale ha acquistato la titolarità del diritto di credito e ha l’onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Questo giudicante ritiene che l’onere di provare il contratto di cessione, quale fatto costitutivo del diritto di credito, sussista anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. È irrilevante la produzione in giudizio dell’avviso di cessione in Gazzetta ufficiale perché non contiene necessariamente l’indicazione precisa dei criteri di individuazione dei crediti oggetto del contratto di cessione. Non può ritenersi che l’avviso in G.U. costituisca un principio di prova per iscritto tale da consentire l’ammissibilità della prova testimoniale e, quindi, della prova presuntiva. Nel nostro caso, l’avviso in G.U. proviene dall’intermediario che fa valere la domanda fondata sul contratto di cessione…» 

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